lunedì 26 maggio 2014

La legge n° 147/203 (detta "Legge di Stabilità 2014")

PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

E L'ARREDO DELLA TUA CASA.

La detrazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie fino ad un importo di euro 48.000, introdotta dal 1998 e più volte prorogata, è stata resa permanente dal decreto legge n.201/2011. Nel corso del 2013 tale detrazione è stata elevata al 50% e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio ad euro 96.000,00.
La legge n° 147/203 (detta "Legge di Stabilità 2014") proroga gli effetti dei bonus maggiorati per le spese effettuate entro il 31/12/2014.
Ristrutturazioni. L’art. 16 del suddetto Ddl prevede che per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16), fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare, la detrazione Irpef è pari al:

  • 50 per cento  per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31dicembre 2014;
  • 40 per cento per le spese sostenute dal 1°gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Spese per la riqualificazione energetica. In merito alle spese in esame, il legislatore, modificando l’art. 14, commi 1 e 2 del D.L. n. 63 del 2013, ha previsto la detrazione Irpef/IRES del:
  • 65 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
  • 50 per cento  delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Tale proroga permetterà a chi ha avviato i lavori nel corso del 2013 ma non riesce a liquidare tutte le spese entro l’anno, di poter concludere i pagamenti nel corso del 2014 senza perdere la detrazione del 65 per cento. Tra quelli di efficienza energetica, gli interventi attualmente agevolati sono quelli riguardanti:
gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (la cui detrazione massima non può superare euro 100 mila);


  • gli interventi riguardanti gli involucri degli edifici (la cui detrazione non può essere superiore a euro 60 mila);
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (detrazione
  • massima pari a euro 60 mila);
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
  • caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza (detrazione
  • non superiore a euro 30 mila);
  • la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore
  • dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (detrazione non superiore a
  • euro 30 mila).
Si ricorda che tra le spese ammesse in detrazione, devono annoverarsi sia i costi per i lavori edili relativi all'intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per progettare e realizzare l’intervento e acquisire la certificazione energetica richiesta. La detrazione in esame si usufruisce in sede di dichiarazione dei redditi e va suddivisa in dieci rate annuali di pari importo.
Per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile, il testo del Ddl sulla legge  di stabilità 2014, modificando l’art. 14, comma 1 del D.L. n. 63 del 2013, ha precisato che la detrazione è prevista nella misura del:

  • 65 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
  • 50 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Misure antisismiche. Confermate fino al 2015 anche le agevolazioni per le misure antisismiche previste dall’art. 16, comma 1-bis, del D.L. 63 del 2013. Con il Ddl sulla legge di Stabilità, la misura della detrazione che può essere fruita sia dai soggetti passivi Irpef che dai soggetti passivi IRES è pari a:


  • 65 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
  • 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
A tal fine, si ricorda che sono agevolabili gli interventi eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), di cui all’Opcm n. 3274 del 20 marzo 2003 e che si riferiscono a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

Bonus mobili. Una gradita novità ha riguardato anche la proroga del bonus mobili, introdotto dall’art. 16, comma 2 del D.L.  n. 63/2013, per tutto il 2014. In base al testo del Ddl sulla legge  di stabilità, la detrazione Irpef del 50 per cento può essere fruita per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2014 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzata all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.


Praticamente tutti i prodotti venduti da Caiazzo Centro Ceramiche sono utilizzabili ai fini delle detrazioni se acquistati nell'ambito degli interventi previsti, quindi ad es. tutti gli acquisti di pavimenti, rivestimenti, sanitari, rubinetterie etc. acquistati per effettuare una manutenzione straordinaria possono essere utilizzati per la detrazione del 50% (fino al 31 dicembre) o del 36% dopo. Per la fattibilità del caso specifico e gli adempimenti previsti per fruire dell’agevolazione vi invitiamo alla lettura della Guida dell’Agenzia delle Entrate sull'argomento: